SANZIONI IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI VACCINALI
La ASL territorialmente competente ha un ruolo centrale nel controllo degli inadempienti e nel percorso di recupero. Una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo essa avvierà la procedura di recupero della vaccinazione, convocando i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari mediante invito scritto alla vaccinazione eventualmente corredato di materiale informativo. Se non rispondono all’invito l’ASL provvederà ad una nuova convocazione, con raccomandata AR, per un ulteriore colloquio.
Nel caso in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio o, dopo l’esito di esso, non facciano somministrare il vaccino al minore, la ASL contesterà loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’ultimo avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo entro il termine fissato dall’ASL stessa, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100€ a 500€.
“La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.
Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte della ASL territorialmente competente della violazione dell’obbligo vaccinale, nel termine indicato nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee.
La sanzione è irrogata soltanto nell’ipotesi in cui le violazioni riguardino un minore di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. La sanzione potrà essere applicata anche in seguito, quando il minore avrà più di sedici anni, purché – come detto – la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno.
Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale.
La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.”
ESENZIONI
“Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.”
L’esonero da malattia naturale può essere ottenuto in due modi tra loro alternativi:
- “presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata;
- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.”
L’esonero da accertato pericolo per la salute dell’individuo viene redatto “in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009.”