Le disposizioni per l’anno scolastico 2017/2018
In maniera analoga a quanto previsto per i bambini da 0 a 6 anni, per i minori da 6 a 16 anni che frequentano le scuole primarie e secondarie, i calendari e le scadenze seguono le Circolari del Ministero della Salute.
Il termine ultimo per la consegna dei documenti è fissato per il 31 ottobre 2017 e non costituisce requisito di accesso.
I minori possono frequentare se si presenta:
- il certificato vaccinale attestante i vaccini eseguiti o l’autocertificazione;
- un foglio rilasciato dalla ASL con gli appuntamenti per recuperare i vaccini mancanti (a patto che questi poi vengano eseguiti) o l’autocertificazione di tale appuntamento;
- certificato di esonero per motivi medici in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute;
- certificato o analisi anticorpali per bambini immuni per pregressa malattia.
“In caso di autocertificazione entro il 10 marzo 2018 dovrà pervenire alla scuola un’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.”
“La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.”
Il genitore o tutore legale che non abbia regolarizzato la vaccinazione dei figli verrebbe dapprima invitato al rispetto dell’appuntamento, nuovamente convocato tramite raccomandata A/R per un incontro informativo e seduta vaccinale. In caso di mancata vaccinazione o presentazione all’appuntamento dopo il terzo ed ultimo sollecito, vedrebbe applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro calibrata sul peso dell’inadempienza, quindi per ogni vaccinazione e richiamo omessi.
Ricordiamo che presentare un’autocertificazione falsa è un reato.